Art. 1.

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 31, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le schede riportano accanto ad ogni contrassegno di lista lo spazio per l'attribuzione dell'eventuale voto di preferenza»;

          b) all'articolo 58, secondo comma, dopo le parole: «il contrassegno della lista prescelta» sono inserite le seguenti: «e può manifestare inoltre un voto di preferenza per uno dei candidati della medesima lista» e il secondo periodo è soppresso;

          c) all'articolo 68, comma 3, dopo le parole: «della lista a cui è stato attribuito il voto» sono inserite le seguenti: «e l'eventuale preferenza espressa»;

          d) all'articolo 84, comma 1, le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «secondo l'ordine derivante dalla somma dei voti di preferenza ottenuti da ciascuno di essi».